IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge del 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  303  ,recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 4 e 13,  che
individuano, rispettivamente, le componenti e le strutture  operative
afferenti al Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  8,  che
disciplina l'esercizio delle funzioni di coordinamento  del  Servizio
medesimo in capo al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  che  si
avvale dell'apposito Dipartimento costituito in seno alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, e il capo V, che disciplina le  modalita'
di integrazione e  partecipazione  del  volontariato  organizzato  di
protezione  civile  alle  attivita'  del  Servizio   nazionale,   con
particolare riguardo all'art. 32, comma 5, lettera c); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
agosto  2016  concernente   «Riconduzione   dell'organizzazione   del
Dipartimento  della  protezione  civile  all'art.   7   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303», registrato alla Corte dei  conti
il 6 settembre 2016 al n. 2512; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
agosto 2017 - visto e annotato al n.  2051/2017  il  10  agosto  2017
dall'Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato alla Corte dei conti al n. 1724 l'11 agosto 2017  -  con
il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi  degli
articoli 18 e  28  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui
all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo
quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  3  luglio  1997,  n.  520  ed  e'  stata  attribuita   la
titolarita'  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione Civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo del 14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regio decreto del  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
«Disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Visto il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827,  recante
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato» 
  Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94,  recante  «Modifiche  alla
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello  Stato  in
materia di bilancio»; 
  Vista la legge del 31 dicembre 2009,  n.  196,  di  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria
successivamente esteso, a seguito di  ulteriori  eventi  verificatisi
nei medesimi territori, con le delibera adottate nelle date 27  e  31
ottobre 2016 e 20  gennaio  2017,  prorogato  per  180  giorni  dalla
delibera adottata in data 10 febbraio 2017,  ulteriormente  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  dall'art.  16-sexies,  comma   2,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123  e,  da  ultimo,  prorogato  per
ulteriori 180 giorni dalla delibera  adottata  in  data  22  febbraio
2018; 
  Visto l'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5,  del  decreto-legge  20
giugno  2017,  n.  91,  che  dispone  che  a  valere  sulle   risorse
disponibili sul Fondo finalizzato all'accelerazione  delle  attivita'
di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e  2017  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, una quota fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a
70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, possa  essere
destinata all'acquisto e manutenzione dei  mezzi  occorrenti  per  le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, rinviando
ad apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  l'individuazione  delle  modalita'  di  impiego   e   della
ripartizione delle predette risorse; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
novembre 2017, con il quale si e' provveduto a disporre le occorrenti
variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del fondo di cui
al citato art. 41 relativamente all'annualita' 2017, in base al quale
le risorse disponibili per le  attivita'  previste  al  comma  4  del
medesimo articolo per l'esercizio 2017 risultano essere pari  a  39,6
milioni di euro; 
  Dato atto che il Commissario straordinario per la  ricostruzione  e
il Dipartimento di cui all'art. 18-bis del decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, hanno comunicato con note rispettivamente n. CGRTS/2093 del 14
febbraio 2018 e n. DCI/69 del 16 febbraio 2018 che, nel quadro  della
programmazione degli impieghi delle risorse di cui al citato art.  41
del decreto-legge n. 50/2017, per la finalita' di cui al comma 4  del
citato articolo nelle annualita' 2018 e 2019,  risultano  disponibili
70 milioni di euro per ciascuna annualita'; 
  Ritenuto necessario procedere: 
    all'individuazione dei soggetti  beneficiari  della  ripartizione
delle predette  risorse  all'interno  delle  componenti  e  strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile, sulla  base
della funzione da essi rispettivamente assicurata  nell'ambito  delle
attivita' di preparazione e gestione delle emergenze, con particolare
riguardo alle esigenze di  intervento  immediato  di  soccorso  e  di
assistenza alle popolazioni colpite, come individuate dagli  articoli
4, 8 e 13 del citato decreto legislativo n. 1/2018; 
    all'individuazione delle tipologie di mezzi da  acquistare  o  da
manutenere con le risorse recate dalla  citata  disposizione,  intesi
quali specifiche  tipologie  di  materiali,  assetti  e  attrezzature
tecniche  durevoli,  necessari  per  assicurare   i   soccorsi   alla
popolazione civile, allo scopo di finalizzare  l'azione  dei  diversi
soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta  nazionale
alle  emergenze,  con  particolare  evidenza  alle  azioni  volte  al
ripristino   delle   comunicazioni   e   della   fruibilita'    delle
infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non  percorribili,
nonche' di assicurare  una  effettiva  integrazione  delle  attivita'
delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della  protezione  civile,  prevedendo  che  i   citati   beneficiari
rappresentino le loro esigenze articolandole, in  forma  progettuale,
mediante  la   presentazione   di   programmi   di   interventi   per
l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario  interesse,
evidenziando  i   risultati   attesi   dall'impiego   delle   risorse
finanziarie assegnate e  consentendo,  inoltre,  opportune  forme  di
verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e  di  eventuale
riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi; 
  Ritenuto,  inoltre,  di  stabilire  che  alla   definizione   delle
modalita' per la  presentazione  delle  proposte  progettuali,  della
relativa istruttoria e della  successiva  erogazione  delle  connesse
risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri che contenga, tra  l'altro,  idonee  forme  di
verifica  e  monitoraggio  in  corso  d'opera  dell'esecuzione  degli
interventi; 
  Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al presente decreto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 21 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  41,  comma  4,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  come  modificato  dall'art.
16-sexies,  comma  5,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
destinate all'acquisto o alla manutenzione di mezzi occorrenti per le
operazioni di concorso  al  soccorso  alla  popolazione  civile  sono
destinate  alle  componenti  o  strutture  operative  nazionali   del
Servizio nazionale della protezione civile individuate  nell'allegato
1, nella misura e per  il  periodo  finanziario  accanto  a  ciascuna
indicate.